Descrizione
ORDINA
per i giorni 12, 13 e 14 settembre 2026, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’area urbana interessata dalla
manifestazione, comprendente via Casilina Sud, via Casilina Nord, via Garibaldi, via Ballina, viale A. Bartoli, via
S. Agata e via Belvedere, quanto segue.
1. DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO IN CONTENITORI DI VETRO E
LATTINE
È vietato a chiunque eserciti, a qualsiasi titolo, attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, nonché
mediante distributori automatici, vendere o somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie,
bicchieri o altri contenitori di vetro nonché in lattine, nei seguenti giorni e orari:
• dalle ore 14:00 del 12 settembre 2026 alle ore 06:00 del 13 settembre 2026;
• dalle ore 14:00 del 13 settembre 2026 alle ore 06:00 del 14 settembre 2026;
• dalle ore 14:00 del 14 settembre 2026 alle ore 06:00 del 15 settembre 2026.
La somministrazione delle bevande destinate all’asporto dovrà avvenire esclusivamente mediante bicchieri o
contenitori monouso non in vetro, idonei all’uso alimentare.
Le bottiglie, le lattine e gli altri contenitori oggetto del presente divieto dovranno essere trattenuti dall’operatore
commerciale e custoditi in contenitori o spazi non accessibili al pubblico.
2. DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE FINALIZZATA AL CONSUMO DI BEVANDE IN
CONTENITORI DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE
Negli stessi giorni e orari indicati al punto 1 è vietato, nelle aree pubbliche e nelle aree private assoggettate ad uso
pubblico ricomprese nell’ambito territoriale sopra individuato, consumare bevande di qualsiasi natura contenute in
bottiglie, bicchieri o altri recipienti di vetro ovvero in lattine, al di fuori dei locali e delle aree legittimamente
destinate alla somministrazione dei pubblici esercizi.Il divieto è finalizzato alla tutela dell’incolumità delle persone, della sicurezza e del decoro delle aree interessate dalla
manifestazione, nonché alla prevenzione dei pericoli derivanti dall’abbandono, dalla rottura o dall’utilizzo improprio
dei predetti contenitori.
3. LIMITAZIONE DELL’ORARIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E
SUPERALCOLICHE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell’area urbana sopra
individuata è vietata, a chiunque risulti autorizzato alla somministrazione, la somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche nei seguenti orari:
• dalle ore 01:30 alle ore 06:00 del 13 settembre 2026;
• dalle ore 01:30 alle ore 06:00 del 14 settembre 2026;
• dalle ore 01:30 alle ore 06:00 del 15 settembre 2026.
Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di vendita e somministrazione di bevande
alcoliche ai minori e negli altri casi per i quali siano previste specifiche limitazioni o sanzioni.
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Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2026, 18:18