|
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio -10 aprile 2004

STATUTO DEL COMUNE DI FERENTINO
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale - n. 71 del 28 novembre 2003
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 Definizione
Art. 2 Autonomia
Art. 3 Sede
Art. 4 Territorio
Art. 5 Stemma Gonfalone Fascia tricolore Distintivo del Sindaco. Patrono Giornata della Giustizia Solidarietà e della Memoria
Art. 6 Pari opportunità
Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Coordinamento degli interventi
Art. 8 Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali
Art. 9 Tutela dei dati personali
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI
Capo I - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10 Presidenza
Art. 11 Consiglio Comunale Convalida Programma di Governo ed Adunanze del Consiglio
Art. 12 Consiglieri Comunali
Art. 13 Decadenza dei Consiglieri Cessazione dalla carica di Consigliere
Art. 14 Funzionamento del Consiglio
Art. 15 Competenze del Consiglio
Art. 16 Sessione del Consiglio
Art. 17 Consegna dell’avviso di convocazione
Art. 18 Prerogative delle minoranze consiliari
Art. 19 Funzionamento di controllo politico amministrativo
Art. 20 Commissioni Consiliari permanenti
Art. 21 Costituzione di commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali.Indirizzi per le nomine e le designazioni
Art. 22 Interrogazioni
Capo II - SINDACO E GIUNTA
Art. 23 Elezione del Sindaco
Art. 24 Competenze del Sindaco
Art. 25 Linee programmatiche
Art. 26 Vice Sindaco
Art. 27 Delegati dal Sindaco
Art. 28 La Giunta Composizione Nomina Presidenza
Art. 29 Competenza della Giunta
Art. 30 Funzionamento della Giunta
Art. 31 Cessazione della carica di Assessore
Art. 32 Mozione di sfiducia
Art. 33 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. DIFENSORE CIVICO
Capo I - PARTECIPAZIONE DI CITTADINI. RIUNIONI ASSEMBLEE. CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE
Art. 34 Partecipazione dei cittadini
Art. 35 Riunioni e assemblee
Art. 36 Consultazioni Istituzioni delle consulte Consulte tecniche di settore
Art. 37 Istanze petizioni e proposte
Art. 38 Libere forme associative Partecipazione alla vita pubblica locale. Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 39 Disciplina del referendum
Art. 40 Effetti del referendum
Art. 41 Pubblicità delle spese elettorali
Capo II - IL DIFENSORE CIVICO
Art. 42 Istituzione dell’ufficio
Art. 43 Nomina Funzioni Disciplina
TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 44 Statuto Comunale
Art. 45 I Regolamenti
Art. 46 Albo Pretorio
Art. 47 Svolgimento dell’attività amministrativa
Art. 48 Statuto dei diritti del contribuente Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
TITOLO V - PATRIMONIO. FINANZA E CONTABILITA’
Art. 49 Demanio e patrimonio
Art. 50 Ordinamento finanziario e contabile Autonomia finanziaria
Art. 51 Revisione economico-finanziaria
Art. 52 Controllo di gestione e controllo di qualità
TITOLO VI - L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I - L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 53 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 54 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Art. 55 Incarichi ed indirizzi di gestione
Capo II - Il Segretario Comunale Direttore Generale. Responsabile Uffici e Servizi I servizi pubblici locali
Art. 56 Il Segretario Comunale
Art. 57 Il Vice Segretario Comunale
Art. 58 Il Direttore Generale
Art. 59 Responsabile degli Uffici e dei Servizi
Art. 60 Gestione amministrativa
Art. 61 Autorizzazioni concessioni permessi e licenze di competenza dei dirigenti
Art. 62 Le determinazioni ed i decreti
Art. 63 I Servizi pubblici locali
Art. 64 L’azienda speciale
Art. 65 L’Istituzione
Art. 66 Gestione dei servizi in forma associata
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67 Violazioni di norme comunali Sanzioni
Art. 68 Violazione di norme di legge Sanzioni
Art. 69 Modifiche dello Statuto
Art. 70 Abrogazioni e variazioni
************************************************************
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Definizione
1) Il Comune di Ferentino è un Ente locale autonomo rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2) E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2 - Autonomia
1) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2) Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana. Il Comune sostiene la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di educazione dei figli.
3) Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4) L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5) Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni ,nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. Il Comune di Ferentino, nell’intento di rinsaldare i legami umani, sociali e culturali con i Ferentinati che vivono fuori del territorio comunale, sia in Italia sia in Europa sia nel Mondo, stabilisce di istituire in loro onore una Giornata celebrativa, fissando tale data al 16 Agosto.
6) Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.
Art. 3 - Sede
1) Il Comune ha sede nel Palazzo Civico, ma possono essere aperti uffici anche in altre località del territorio comunale La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2) Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione del Consiglio Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede e comunque sempre nell’ambito del territorio comunale.
Art. 4 - Territorio
1) Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2) Il Comune promuove a salvaguardia dell’ambiente, ed anche in nome delle generazioni future, l’organico ed equilibrato assetto del territorio, tutela e valorizza le risorse naturali, culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale, con particolare attenzione alla Riserva Naturale del Lago di Canterno.
Art. 5 - Stemma. Gonfalone. Fascia Tricolore. Distintivo del Sindaco. Patrono. Giornata della Giustizia, Solidarietà e della Memoria.
1) Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2) Al Comune di Ferentino, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20.02.2002, è stata conferita la “Medaglia d’Oro al Merito civile“.
3) La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4) L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
5) L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
6) Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco, che indossa la fascia tricolore, ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
7) Il Comune di Ferentino tutela e conserva le tradizioni locali, quali espressioni della storia e della cultura cittadina. Preserva la tradizionale festa del Patrono S. Ambrogio Martire, che si svolge annualmente il 1° Maggio.
8) Il Comune istituisce la giornata della Giustizia e della Solidarietà, che si svolge annualmente il terzo sabato di maggio, in onore di Celestino V, Compatrono di Ferentino, che in S. Antonio Abate ebbe la prima sepoltura.
9) Il Comune celebra la giornata della Memoria il 25 Aprile, in onore delle Medaglie d’oro al Valore Militare – don Giuseppe Morosini e Alberto Lolli Ghetti - ed in ricordo dei caduti di tutte le guerre, promuovendo, nell’ambito delle proprie competenze, la cultura della pace e concorrendo nell’affermazione del principio costituzionale del rifiuto della guerra, quale strumento e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
10) La Città di Ferentino è gemellata con la città di S. Severino Marche ed Ekaterinburg.
Art. 6 - Pari opportunità
1) Il Comune intende promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne al fine di rimuovere gli ostacoli che sostanzialmente impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Art. 7 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Coordinamento degli interventi
1) Il Comune promuove e sostiene la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.
2) Un apposito regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap,in attuazione al principio di valorizzazione della persona umana.
Art. 8 - Conferenza Stato–Città. Autonomie locali
1) Il Comune concorre nei modi previsti dalla Legge a definire gli obiettivi di programmazione provinciale, regionale e statale.
2) Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Art. 9 - Tutela dei dati personali
1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI
Capo I – Consiglio Comunale
Art. 10 - Presidenza
1) Il Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni, elegge fra i suoi componenti, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio ed il Vice-Presidente.
2) Ove nelle prime due votazioni nessun candidato riporti la maggioranza prescritta, alla terza votazione è eletto il candidato che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
3) Il Presidente e il Vice costituiscono l’Ufficio di Presidenza, a quest’ultimo sono assicurati l’organico, le attrezzature ed i servizi necessari all’espletamento delle proprie funzioni:
4) Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di sfiducia motivata.
5) La mozione deve essere presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora non si dovesse ottenere la maggioranza prevista, ma si dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Consiglio provvede entro 15 giorni ad una seconda votazione. La mozione si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consesso. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina dei sostituti, con precedenza su qualsiasi altro argomento, con le modalità previste dai precedenti commi.
6) Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.
7) Il Consigliere Anziano sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente.
8) Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa per effetto della carica rivestita.
9) Le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono le seguenti:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
d) assicura il normale svolgimento delle sedute consiliari, avvalendosi anche della forza pubblica;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
10) Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
11) Il Presidente del Consiglio Comunale deve essere munito di fascia con gli stessi colori dello stemma (amaranto e bianco)
Art. 11 - Consiglio Comunale. Convalida. Programma di governo. Adunanze del Consiglio
1) Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto, è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri.
2) L'elezione del Consiglio comunale, il numero, la posizione giuridica dei consiglieri, la durata, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla Legge.
3) I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4) Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
5) La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
6) E’ presieduta dal consigliere Anziano o, in caso di assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
7) Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti, del Sindaco ed all’eventuale surroga dei consiglieri ineleggibili, ed all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del consiglio comunale.
8) Il Presidente entra immediatamente nell’esercizio delle sue funzioni.
9) La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
10) Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone ed ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.
11) Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
12) Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
13) Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
14) Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni, e nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle.
15) Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
16) Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizione di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
Art. 12 - Consiglieri Comunali
1) I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2) Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3) I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4) I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
6) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
7) Ai Consiglieri possono essere affidati dal Sindaco speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nell’atto d’incarico.
Art. 13 - Decadenza dei Consiglieri. Cessazione dalla carica di Consigliere
1) E’ dovere dei Consiglieri Comunali partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.
2) Il consigliere è tenuto a giustificare l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
3) La mancata partecipazione a cinque sedute consiliari consecutive ovvero a otto sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.
4) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.
5) Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.
6) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
7) I Consiglieri Comunali cessano dalla loro funzioni, oltre che nel caso di morte, anche per i casi regolati dalla legge di sospensione, rimozione, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni.
8) Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per una delle cause, anche se sopravvenute, di cui al comma precedente, viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
9) Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi di Legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero di voti, previo esame dei requisiti di eleggibilità del candidato stesso all’ufficio di consigliere comunale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione in conformità alla legge.
10) Le dimissioni della carica di Consigliere, indirizzate dal consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione ovvero annunciate direttamente al Consiglio stesso durante una seduta consiliare con dichiarazione consacrata a verbale. Esse sono irrinunciabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci, la deliberazione di surrogazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni accertata dall’acquisizione al protocollo del Comune della relativa lettera o dalla data del verbale della seduta consiliare.
11) Attesa la irrevocabilità ed efficacia istantanea delle dimissioni, il Presidente del Consiglio deve invitare alla riunione nella quale si procede alla surrogazione, il primo dei non eletti della lista che aveva espresso il consigliere dimissionario, perché possa partecipare alla seduta del Consiglio dopo l’adozione dell’atto consiliare di surrogazione e di convalida, che è immediatamente eseguibile, avendo il subentrante acquisito il diritto all’ufficio di consigliere fin dal momento della presentazione delle dimissioni irrevocabili ed efficaci da parte del consigliere dimissionario.
12) Nel caso in cui le dimissioni siano presentate contestualmente ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente dalla metà più uno dei membri del consiglio ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci all’atto dell’acquisizione al protocollo del Comune della relativa comunicazione data a mezzo di una o più lettera di dimissioni.
Art. 14 - Funzionamento del Consiglio
1) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2) Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3) Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
d) le modalità per la richiesta del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico ‑ amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
5) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.
6) Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego. All’atto di formulazione del bilancio preventivo deve essere convocata la conferenza dei capigruppo per stabilire l’entità del budget da inserire nell’apposito capitolo di bilancio relativo al Presidente del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari.
7) Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Art. 15 - Competenze del Consiglio
1) Il Consiglio determina l’indirizzo politico amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge, e ne controlla l’attuazione.
2) La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l’adozione di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia l’ipotesi sull’andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e l’assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi.
3) Il Consiglio definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati da conseguire e determina i tempi necessari allo scopo.
4) Il Consiglio stabilisce i criteri guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l’attività degli organi elettivi e dell’organizzazione.
5) Il Consiglio Comunale ha competenza nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a. atti normativi
- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare
b. atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, nell’ambito dell’approvazione del bilancio annuale di previsione previa presentazione e approvazione dei progetti preliminari
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c. atti di decentramento
- tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d. atti relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e. atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra Comuni e fra Comune e Provincia
- accordi di programma costituzione e modifica di tutte le forme associative fra enti locali alle decisioni in merito al conferimento della cittadinanza onoraria e alla promozione di gemellaggi con altre città o comunità.
f. atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g. atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
h. atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina d'ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta
n) atti elettorali e politico ‑ amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico‑amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 16 - Sessioni del Consiglio
1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2) Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
- per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente
- per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267;
- per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
- per eventuali modifiche dello Statuto.
3) Le sessioni straordinarie ed urgenti potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 17 - Consegna dell’avviso di convocazione
1) L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno deve essere pubblicato all’albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria;
b) almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l’adunanza qualora si tratti di seduta straordinaria
c) almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza per i casi di somma urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta al altri già iscritti all’ordine del giorno.
Art. 18 - Prerogative delle minoranze consiliari
1) Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2) Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
3) Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.
Art.19 - Funzionamento di controllo politico amministrativo
1) Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
a) degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2) Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3) E’ istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali. Sui risultati di tale controllo di gestione si attiva un confronto con le organizzazioni sindacali, allo scopo di migliorare, con l’apporto degli stessi lavoratori, l’efficacia dei servizi prestati.
4) Il regolamento prevede modalità e tempi per l’inoltro al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Commissione consiliare competente ed al Collegio dei Revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. Il Sindaco e gli Assessori delegati riferiscono al Consiglio, con relazioni quadrimestrali, le proprie valutazioni e lo informano dei provvedimenti adottati.
Art. 20 - Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
1) Le commissioni consiliari permanenti, formalmente costituite, sono tre e le materie di competenza sono le seguenti:
a) Bilancio - Programmazione - Lavori Pubblici - Urbanistica - Trasporti - Industria - Commercio - Agricoltura - Artigianato;
b) Pubblica Istruzione - Cultura - Musei - Biblioteche - Turismo - Sport - Tempo Libero.
c) Affari Generali - Personale - Igiene e Sanità - Ambiente - Demanio - Patrimonio - Affari Sociali – Traffico – Pari opportunità.
2) Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3) I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici, salvo i casi previsti dalla legge.
4) Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
5) Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
6) Esse esercitano altresì il controllo politico‑amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
7) Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni, possono inoltre consultare rappresentanti di enti e associazioni o richiedere l’apporto di esperti.
8) Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
9) Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
10) Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
11) Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.
Art. 21 - Costituzione di commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali. Indirizzi per le nomine e designazioni
1) Il Consiglio può istituire ‑ con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ‑ commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2) La presidenza delle commissioni speciali, d’indagine e d’inchiesta è riservata alle opposizioni.
3) I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
4) I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
5) E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
6) La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
Art. 22 - Interrogazioni
1) I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco.
2) Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, s’intende che l’interrogante chiede risposta scritta.
3) Il Sindaco:
a) se deve essere data risposta scritta provvede entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento; (comma 3 art. 43 D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267)
b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
c) se l’interrogante è assente ingiustificato, s’intende che ha rinunciato all’interrogazione.
4) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.
CAPO II - Sindaco e Giunta
Art. 23 - Elezione del Sindaco
1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.
2) Il Sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini".
3) Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
4) Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
5) Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
6) Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
7) Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Art. 24 - Competenze del Sindaco
1) Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3) Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4) Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.
5) Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6) Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
7) Il Sindaco indice i referendum comunali.
8) Il Sindaco provvede alla costituzione di ufficio posto alle proprie dirette dipendenze per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, costituito da dipendenti dell’ente ovvero da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato.
9) Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
10) Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
11) Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.
12) Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
13) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
14) Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio e della consequenziale nomina del Commissario trascorso il termine di venti giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della lettera di dimissioni del Sindaco indirizzata al Consiglio Comunale.
15) Entro detto termine il Presidente convoca il Consiglio Comunale per la mera lettura della lettera di dimissioni, alla quale può seguire un dibattito che si conclude senza alcuna espressione di voto.
16) Il Sindaco che ha ricoperto per due mandati la carica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Art. 25 - Linee programmatiche
1) Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie, evidenziando la priorità
2) Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le trasmette al Consiglio Comunale entro venti giorni dall'insediamento dello stesso.
3) Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro venti giorni dalla trasmissione da parte del Sindaco.
4) La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
5) Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
6) Il documento cosi approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico‑ amministrativo del Consiglio.
7) Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo sono sottoposti quadrimestralmente a verifica consiliare straordinaria.
Art. 26 - Il Vice Sindaco
1) Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2) In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
Art. 27 - Delegati dal Sindaco
1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2) Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3) Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4) La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5) L'atto di delega ‑ in forma scritta obbligatoria ‑ indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6) La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce; il Sindaco può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione, anche dopo aver rilasciato delega.
7) La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8) La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9) Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10) Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri l’incarico di svolgere l’attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11) Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12) Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 28 - La Giunta. Composizione. Nomina. Presidenza
1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 7 Assessori compreso il Vice Sindaco.
2) Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.
3) La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4) In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5) Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
6) Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
7) La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
8) Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
9) Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 29 - Competenze della Giunta
1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3) Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.
Art. 30 - Funzionamento della Giunta
1) Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2) Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4) Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5) La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7) A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8) Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 31 - Cessazione della carica di Assessore
1) Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2) La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
3) Gli Assessori che hanno ricoperto la carica in due mandati consecutivi allo scadere del secondo mandato non possono essere nominati ulteriormente assessori nel mandato successivo.
4) E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
5) L’Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal Sindaco d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante della Giunta, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all’interessato della proposta di decadenza, al fine di acquisirne le deduzioni.
6) Con la stessa procedura viene dichiarato decaduto l’assessore per la sopraggiunta perdita dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
Art. 32 - Mozione di sfiducia
1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3) La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4) Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 33 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
1) Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2) E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3) I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale. Pertanto all’atto della nomina debbono sottoscrivere specifica dichiarazione da depositare presso la segreteria comunale.
4) Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5) L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al quarto grado.
6) Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. DIFENSORE CIVICO
Capo I - Partecipazione dei cittadini. Riunioni. Assemblee, consultazioni, istanze e proposte
Art. 34 - Partecipazione dei cittadini
1) Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2) Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3) Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4) L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5) Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1991 n. 241.
Art. 35 - Riunioni e assemblee
1) Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2) L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente la sede ed ogni altra struttura e spazio idonei a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, e che ne facciano richiesta. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3) Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 36 - Consultazioni. Istituzioni delle consulte. Consulte tecniche di settore.
1) Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2) Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3) Sono istituite le consulte dei giovani, degli anziani, della cultura e dell’ambiente la cui composizione, i criteri di scelta dei membri ed il funzionamento sono stabiliti da apposito regolamento.
4) Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività, Consulte permanenti con le finalità di fornire all’Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell’Ente. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperto di nomina consiliare. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del Bilancio annuale di previsione.
Art. 37 - Istanze Petizioni e proposte
1) Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 200 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi, di adozione degli strumenti di pianificazione, le norme statutarie, l’ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale.
2) Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
3) Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
4) Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
5) Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
6) La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.
Art. 38 - Libere forme associative. Partecipazione alla vita pubblica locale. Consiglio Comunale dei ragazzi
1) ll Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2) A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità,attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3) Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4) Il Comune di Ferentino riconosce il Centro di Studi “Giuseppe Ermini“ costituito con D.P.R. n. 810 del 1° ottobre 1985, come istanza di ricerca e di valorizzazione delle tradizioni storiche sociali e culturali della Città.
5) Il Comune di Ferentino si avvale, in particolare, per le proprie manifestazioni della collaborazione dell’Associazione Pro-Loco.
6) Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'Albo delle associazioni e depositano il proprio statuto presso la segreteria del Consiglio Comunale. Il Sindaco ne propone al Consiglio il riconoscimento.
7) L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
8) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e del Sindaco Baby.
9) Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica, ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’Unicef.
10) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
11) Per consentire ai giovani di diventare protagonisti in Consiglio Comunale si dedica almeno una seduta all’anno del C.C. agli studenti delle scuole di Ferentino.
Art. 39 - Disciplina del referendum
1) Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2) Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3) I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4) Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5) Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6) Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta l’anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
7) I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
8) Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9) Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10) Nei referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
11) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
12) Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
13) Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
Art. 40 - Effetti del referendum
1) Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione hanno partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2) Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3) Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 41 - Pubblicità delle spese elettorali
1) Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
2) Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3) Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
4) I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.
CAPO II – Difensore Civico
Art. 42 - Istituzione d’ufficio
1) È istituito nel Comune l'ufficio del “Difensore Civico” quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2) Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 43 - Nomina. Funzioni. Disciplina
1) Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2) Il Comune, su delibera del Consiglio, ha facoltà di promuovere un accordo con Enti Locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli Enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo ed inseriti nell’apposito regolamento.
3) Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all’art. 127 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267.
4) Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
5) Il Difensore civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.
6) Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
7) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati per le prime due votazioni da avvenire in sedute diverse, ed a maggioranza assoluta nelle successive votazioni. Il Difensore Civico resta in carica tre anni.
8) Il regolamento Comunale fissa i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza.
9) Il Difensore Civico cessa dalla carica:
- alla scadenza del mandato;
- in caso di dimissioni, morte ed impedimento grave;
- quando il Consiglio Comunale, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della Legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
10) Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente".
11) Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
- trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell’ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
- in caso di gravi e persistenti inadempienze dell’Amministrazione Comunale, trascorso il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l’esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
- può richiedere la promozione dell’azione disciplinare;
- sollecita il Consiglio Comunale , la Giunta o il Sindaco che hanno l’obbligo di provvedere ad assumere, i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio Comunale;
- riferisce ogni sei mesi al Consiglio Comunale sui risultati della propria attività.
12) Al Difensore Civico è corrisposta un’indennità di carica corrispondente alla metà di quella base prevista per il Sindaco ed il rimborso delle spese giusta la normativa di legge vigente.
13) Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.
14) Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale, strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
TITOLO IV - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 44 - Statuto comunale
1) Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2) Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3) Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
4) Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
5) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
6) Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
Art. 45 - Regolamenti
1) Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2) Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3) I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4) I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
5) Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.
6) I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 46 - Albo Pretorio
1) Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2) Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
3) Un dipendente comunale, sotto il diretto controllo del segretario comunale, cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
Art. 47 - Svolgimento dell’attività amministrativa
1) Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo i criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
Art. 48 - Statuto dei diritti del contribuente. Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
1) Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale ‑ a domanda o d'ufficio ‑ deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
2) In mancanza di scadenza specifica il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
3) Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatari e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
4) I cittadini hanno diritto ‑ nelle forme stabilite dal regolamento ‑ a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
5) L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
6) I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
7) Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela dei diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
TITOLO V - PATRIMONIO.FINANZA E CONTABILITA’
Art. 49 - Demanio e patrimonio
1) I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2) La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3) I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4) I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5) Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 50 - Ordinamento finanziario e contabile. Autonomia finanziaria.
1) L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2) Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art.152 del T.U. 18 Agosto 2000 N. 267.
3) Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
4) Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
5) Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
6) Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
7) Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
8) Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
9) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
10) La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
11) I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 51 - Revisione economico–finanziaria
1) La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2) Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3) L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
5) Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con modalità che assicurino la presenza nello stesso di almeno un componente di designazione dei gruppi di minoranza.
6) Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
7) La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
8) Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
9) Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
10) Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.
11) Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 52 - Controllo di gestione e controllo di qualità
1) Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2) Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3) Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.
4) Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5) Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
TITOLO VI - L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Cap. I – L’Organizzazione amministrativa
Art. 53 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2) I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3) Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5) La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6) La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
7) E’ riconosciuta ai dipendenti, la professionalità acquisita all’interno dell’ente, mediante la previsione di corsi e/o concorsi interni, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
8) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.
9) Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente.
Art. 54 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1) Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2) Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico‑amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
3) Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4) Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Art. 55 - Incarichi ed indirizzi di gestione
1) Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2) Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
3) Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4) Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.
5) Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servivi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6) In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l'esercizio in forma coordinata di funzioni dirigenziali anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.
7) Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
8) Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
9) Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco, fermo restando il potere d’annullamento d’ufficio in caso di atti illegittimi.
10) In caso d'inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.
11) E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
12) Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Cap. II - Segretario Comunale. Direttore Generale. Responsabili Uffici e Servizi. I servizi pubblici locali
Art. 56 - Il Segretario comunale
1) Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni di segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2) Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3) Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.
4) Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
5) Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
6) Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta.
7) Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
8) Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
9) Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
10) Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
11) Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
12) Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
13) Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
Art. 57 - Il Vice Segretario
1) Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
2) Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario alle sedute della Giunta e del Consiglio.
Art. 58 - Il Direttore Generale
1) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
2) Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quanto altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del segretario generale, dei dirigenti e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
3) Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.
4) Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.
5) A tal fine il Direttore:
a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione revisionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;
e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
f) acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei dirigenti.
6) Il Direttore generale assume la qualifica di "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.
7) Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.
8) Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.
9) Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.
Art. 59 - Responsabili degli uffici e dei Sevizi
1) Se il Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni - di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lettera d) dello stesso T.U. - sono attribuite con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2) Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267.
3) Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c) la stipula dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
Art. 60 - Gestione amministrativa
1) I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2) A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3) Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:
a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme vigenti e in particolare provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
4) Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
5) Fermo restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 61 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti
1) Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
c) Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 62 - Le determinazioni ed i decreti
1) Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3) Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4) A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
5) Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
6) Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
7) L’elenco delle determinazioni vengono inviate ai Capigruppo Consiliari con le medesime modalità previste per le deliberazioni di Giunta.
Art. 63 - I servizi pubblici locali
1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile e economico della comunità locale.
2) Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3) Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4) La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5) I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6) Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi ricavi.
7) La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8) Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9) Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
Art. 64 - L'Azienda Speciale
1) L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriali e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2) Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3) Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
4) Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5) Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6) La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
7) Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8) I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
Art. 65 - L'Istituzione
1) L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2) Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3) Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4) Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5) I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6) L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.
Art. 66 - Gestione dei servizi in forma associata
1) Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti. A tal fine il Comune ha aderito al Consorzio “Città Fortificate” con i Comuni di Alatri, Anagni e Veroli.
2) Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3) Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4) I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5) Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
6) Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7) L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle norme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 67 - Violazioni di norme comunali. Sanzioni
1) Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento e dell’ordinanza.
2) Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore ad euro 25,00 né superiore a Euro 500,00.
3) In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4) Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 Novembre 1981 N. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.
5) Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di Euro 25,00 e massima di Euro 500,00.
Art. 68 - Violazioni di norme di legge. Sanzioni
1) In tutti i casi in cui le norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale, di cui all’art. 108 del T.U. 8 Agosto 2000 n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al Comune.
Art. 69 - Modifiche allo Statuto - (Art.1 c.3 e 6 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267)
1) Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2) Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3) L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse compatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4) Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.
Art. 70 - Abrogazioni e Variazioni
1) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni |