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COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA?
- Cittadino comunitario residente : devono essere trascorsi 4 anni dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia;
- Cittadino extracomunitario residente: devono essere trascorsi 10 anno dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia;
- Coniuge di un cittadino italiano: occorrono 6 mesi di residenza dopo il matrimonio.
Il modulo contenente il fac simile della domanda e l'elenco dei documenti occorrenti puo' essere ritirato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza ovvero presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura. La domanda deve essere indirizzata e presentata alla Prefettura competente.
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È DECEDUTO UN MIO FAMILIARE: COSA DEVO FARE?
La denuncia di morte DEVE essere effettuata entro le 24 ore dal decesso da:
- persona incaricata dell'Ospedale o Istituto - in caso di decesso presso una di queste strutture;
- da un familiare del defunto, o suo incaricato (es. agenzia di pompe funebri) se il decesso e' avvenuto presso l'abitazione
DOCUMENTI OCCORRENTI:
- Mod.ISTAT compilato dal medico curante;
- Certificato di Accertamento di Morte compilato dal medico necroscopo non prima delle 15 e non oltre 30 ore dal decesso oppure dopo 20 minuti di ECG
In caso di morte “accidentale o sospetta” deve essere avvertita l'Autorita' Giudiziaria per il rilascio del Nulla osta al seppellimento.
IL SEPPELLIMENTO PUO' AVVENIRE TRASCORSE 24 ORE DAL DECESSO, salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DI CREMAZIONE
- iscrizione ad una Societa' che abbia tra i propri fini quello della cremazione del cadavere degli iscritti;
oppure
- testamento anche olografo (scritto a mano datato e firmato dal defunto) dal quale risulta la volonta' del defunto di essere cremato. In questo caso deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvedera' alla pubblicazione ed al rilascio di un “estratto" delle disposizioni testamentarie;
oppure
- dichiarazione da rendere dopo il decesso dal coniuge o, in mancanza, dai parenti piu' prossimi con il defunto (in questo caso occorre la dichiarazione di TUTTI i parenti dello stesso grado). La dichiarazione deve essere resa presso un funzionario a cio' incaricato che provvedera' all'autentica della firma del dichiarante. Puo' essere resa sia congiuntamente che separatamente presso il Comune ove e' avvenuto il decesso o presso il Comune di residenza dei dichiaranti.
OCCORRONO INOLTRE:
- certificato medico attestante l'esclusione di causa di morte dovuta a reato;
- in caso di morte accidentale o sospetta: nulla osta alla cremazione dell'Autorita' Giudiziaria.
DEVO TRASPORTARE UNA SALMA IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO
Il trasporto della salma in altro Comune e' autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole dell'Autorita' Sanitaria;
Il trasporto di una salma all'estero e' autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole dell'Autorita' Sanitaria a mezzo: 1. PASSAPORTO FUNERARIO se la salma e' diretta in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino: (Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia) 2. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESTERO se la salma e' diretta in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione. In questo caso occorre anche il nulla osta all'introduzione della salma nel paese estero rilasciato dall'Autorita' diplomatica o consolare del Paese straniero in Italia, con firma legalizzata presso la Prefettura. |
MI E' NATO UN FIGLIO: COSA DEVO FARE?
La denuncia di nascita puo' essere fatta da uno dei due coniugi ovvero da entrambi i genitori se questi non sono uniti in matrimonio fra di loro:
1) entro tre giorni dalla nascita presso il Centro di Nascita ove e' avvenuto il parto; 2) entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune di Nascita del bambino ovvero presso il Comune di residenza dei genitori. Se questi sono residenti in Comuni diversi possono effettuare la dichiarazione presso uno dei due Comuni concordandolo fra di loro. I genitori devono presentarsi muniti di documento valido di identita' personale; attestazione di nascita rilasciata dal medico/ostetrica/o che ha assistito al parto; se stranieri coniugati non residenti in Italia devono presentare anche un certificato di matrimonio.
Il bambino acquista la cittadinanza italiana solo se uno dei due genitori possiede la cittadinanza italiana. Se cittadino italiano assume il cognome paterno. Sara' iscritto nello Stato di famiglia della madre ovunque sia stata resa la dichiarazione di nascita. Il minore straniero nato in Italia che abbia mantenuto la residenza ininterrotta puo', al compimento del 18^ anno e non oltre il 19^ dichiarare al Comune di residenza di voler acquistare la cittadinanza italiana. Al minore straniero puo' essere attribuito il cognome ad esso spettante secondo la Legge del Suo Paese d'origine su dichiarazione resa dal genitore al momento della dichiarazione di nascita.
I GENITORI NON SONO UNITI IN MATRIMONIO E INTENDONO RICONOSCERE IL BAMBINO PRIMA DELLA SUA NASCITA: devono presentare un certificato medico (attuale) attestante che la madre si trova attualmente in stato di gravidanza. Nel certificato deve essere dichiarata anche la settimana o mese di gestazione. La dichiarazione deve essere resa presso il Comune di residenza dei genitori. |
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VOGLIO SEPARARMI O DIVORZIARE:
Devo presentare domanda congiunta (se separazione consensuale) ovvero separata dal coniuge (se separazione giudiziale) al Tribunale unitamente ad un estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune ove e' avvenuta la cerimonia e ad un certificato contestuale di residenza. La comunicazione di omologa della separazione consensuale oppure la sentenza di separazione giudiziale saranno trasmesse dal Tribunale al Comune per l'annotazione sull'atto di matrimonio (nessuna comunicazione e' prevista all'Ufficio Anagrafe). La sentenza di divorzio sara' trasmessa direttamente dal Tribunale al Comune ove e' avvenuto il matrimonio che provvedera' d'ufficio a tutte le altre comunicazioni previste dalla Legge sia al Comune di residenza che al Comune di nascita degli interessati una volta effettuata l'annotazione sul registro di stato civile.
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SONO RESIDENTE NEL COMUNE E INTENDO CONTRARRE MATRIMONIO CON RITO RELIGIOSO
Devo presentarmi presso l'Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento telefonando al numero 0775/248223, con l'altro nubendo interessato munito della richiesta di pubblicazioni del Parroco o del Ministro di Culto (completa del decreto di nomina del Ministro da parte del Ministero dell'Interno), entrambi muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'; di una marca da bollo se entrambi residenti a Ferentino; ovvero di 2 marche da bollo se residenti in Comuni diversi (Euro 14,62).
SONO RESIDENTE NEL COMUNE E INTENDO CONTRARRE MATRIMONIO NELLA SOLA FORMA CIVILE
Devo presentarmi presso l'Ufficio dello Stato Civile, previo appuntamento telefonando al numero 0775/248223, con l'altro nubendo interessato entrambi muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'; di una marca da bollo se entrambi residenti a Ferentino; ovvero di 2 marche da bollo se residenti in Comuni diversi (Euro 14,62).
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